L’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino

L’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell’art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la normale ed originaria destinazione (per il cui mutamento è necessaria l’unanimità dei consensi dei partecipanti) e di impedire agli altri condomini di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto, configurando, pertanto, un abuso la condotta del condomino consistente nella stabile e pressoché integrale occupazione di un “volume tecnico” dell’edificio condominiale, mediante il collocamento di attrezzature ed impianti fissi funzionale al miglior godimento della sua proprietà individuale. La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza n. 15705 del 23 giugno 2017.

Condominio – Uso della cosa comune – Estensione e limiti – Destinazione della cosa comune – Occupazione stabile e pressoché integrale di un “volume tecnico” dell’edificio condominiale – Legittimità – Esclusione – Fondamento

 

Cassazione civile, sez. VI, 23 Giugno 2017, n. 15705. Est. Scarpa.

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.