a cura di Avv. Marinella Distaso
Cass. pen. Sez. V, Sent., n. 20480 del 09.05.2018.
Una recententissima sentenza della Cass. pen. Sez. V, Sent., 09.05.2018, n. 20480 ha sancito il seguente principio di diritto: “la commissione del furto in ora notturna integra di per sè gli estremi dell’aggravante di minorata difesa”.
Nel caso oggetto di analisi, La Corte di appello di Torino confermava la condanna inflitta dal Tribunale di primo grado nei confronti dell’imputata per il reato di furto in un negozio, aggravato dall’aver profittato di condizioni di minorata difesa.
Avverso la condanna, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, che la decisione impugnata aveva erroneamente ritenuto configurabile l’aggravante di cui all’art.61, comma 1, n. 5, c.p. in relazione ad un furto che, nonostante fosse avvenuto di notte, era stato commesso in danno di un negozio munito di impianto di videosorveglianza.
Può configurarsi l’aggravante della minorata difesa nel caso di un furto commesso di notte in danno di un negozio munito di videosorveglianza?
Secondo la Corte di Cassazione: “la commissione di un furto in ora notturna integra gli estremi dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 5, a causa della ridotta vigilanza pubblica che in tali ore viene esercitata, in considerazione anche delle minori possibilità per i privati di sorveglianza, a meno che particolari circostanze non contribuiscano ad accentuare comunque le difese del soggetto passivo, nel caso in esame, peraltro, del tutto insussistenti” (cfr. Cass., sez. 2, 3/05/1991, n. 9088, rv. 188134; Cass., sez. 5, 11/03/2011, n. 19615, rv. 250183; cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 7433 del 13/01/2011 Ud. (dep. 25/02/2011) Rv. 249603).
Nell’articolare la sentenza, la Suprema Corte, spiega che già nel diritto romano, l’aver agito di notte rappresentava una aggravante del furtum ed, anche in tempi più recenti, si è ritenuto che, per la sussistenza dell’aggravante prevista dall’art 61 c.p., n. 5, non si richiede che la pubblica o privata difesa sia del tutto impossibile, ma che essa sia semplicemente ostacolata.
Dunque, con la predetta sentenza, la Corte ha risposto positivamente al predetto quesito, chiarendo che che “Il fatto che i locali nei quali penetrò la imputata avessero un impianto di videosorveglianza non riveste significato dirimente, in quanto il predetto impianto non riuscì a facilitare l’intervento tempestivo delle persone offese, e ciò anche in ragione della circostanza fattuale che lo stesso era disattivato. Ed invero, l’aggravante in esame sussiste tutte le volte in cui l’agente abbia approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona (da intendersi, appunto, anche come assenza di persone sul focus delicti), tali da facilitare il suo compito”.
Secondo altro e contrario orientamento esegetico–rammenta la Corte –ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, se il tempo di notte, di per sè solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata (Sez. 4, Sentenza n. 53343 del 30/11/2016 Ud. (dep. 15/12/2016) Rv. 268697; Sez. 4, Sentenza n. 53570 del 05/10/2017 Ud. (dep. 27/11/2017) Rv. 271259).
La Corte ritiene, tuttavia, preferibile la prima opzione esegetica secondo cui la commissione del furto in ora notturna integra di per sè gli estremi dell’aggravante di minorata difesa, posto che la ratio dell’istituto qui in esame risiede nel fatto che non si richiede che la pubblica o privata difesa sia del tutto impossibile, ma che essa sia semplicemente ostacolata.
Alla luce di quanto predetto, la Corte ha rigettato il ricorso con condanna per la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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