La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 22616/2022 fa chiarezza.
“Nei giudizi di separazione giudiziale dei coniugi, il potere di disporre indagini della polizia tributaria, derivante dall’applicazione analogica della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 9, costituisce una deroga alle regole generali sul riparto dell’onere della prova, il cui esercizio e’ espressione della discrezionalita’ del giudice di merito che, pero’, incontra un limite in presenza di fatti precisi e circostanziati in ordine all’incompletezza o all’inattendibilita’ delle risultanze fiscali acquisite al processo. In tali casi, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell’assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionate indagini”.
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